Un minorenne che voglia iniziare un percorso di terapia non ne ha facoltà senza che entrambi i genitori firmino un consenso informato che il professionista è tenuto a presentare prima di prendere in carico la situazione.
Gli asili nido pubblici nel nostro paese scarseggiano; così le difficoltà che si incontrano nel tentare di far conciliare la propria vita di mamme con quella di donne e lavoratrici aumentano. Ma le mamme non si arrendono; si formano e si reinventano, cercando nuove soluzioni, trasformando i limiti in risorse...nascono le Tagesmutter.
Una descrizione del lavoro dello psicologico giuridico che si trovi a fare una valutazione di danno alla persona di tipo psicologico.
Dopo una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha negato ai nonni il diritto di visita e la richiesta di limitare la potestà genitoriale per le due nipoti, riflettiamo sulla ormai attuale situazione delle famiglie che, in assenza di tutele e politiche adeguata, ricorrono sempre più alle cure parentali dei nonni, risorsa preziosa o arma a doppio taglio?
L’art. 155-sexies c.c. della legge n.54 del 2006 sulle Disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, cita: “Qualora ne ravvisi l’opportunità il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
Come possono i genitori comprendere i bisogni dei figli e comunicare in modo efficace con loro per una relazione di cura efficace, durante i primissimi mesi di vita?
Le Tabelle per la quantificazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale sono tratte dal sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e a tutt'oggi sono preferite in quanto maggiormente condivisibili a livello giuridico.
Il presente "tariffario" tratto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio può essere utilizzato come utile riferimento per i clienti che si apprestino a chiedere una consultazione di tipo psicologico. Con il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni tuttavia, non sussistono più tariffe minime o massime, quindi il documento è puramente indicativo e ogni professionista può concordare autonomamente il suo onorario con il cliente.
